NIP, COMMERCIO E COLLEZIONISMO:
REGOLE CHE SI EVOLVONO

(di Franco Sardi) | L’evoluzione della normativa in materia di patrimonio culturale in questi primi anni Duemila sembra orientata ad assegnare un ruolo più ampio ai privati, aprendo anche interessanti opportunità professionali. Infatti il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani approvato col Decreto Legislativo n. 42/2004) contiene diversi passi illuminanti, come al comma 3 dell’articolo 6 (“La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”) o al comma 4 dell’articolo 111 (“La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”). Inoltre la normativa più recente (ad esempio il Decreto Legge n. 83/2014 – noto come “Art bonus”) conferma questo orientamento, potenziando lo strumento del credito d’imposta, però col solo fine di incentivare le azioni a sostegno della conservazione dei beni pubblici.

Queste novità normative avrebbero anche dovuto suscitare politiche pubbliche tese a favorire le attività dei privati. Restano, invece, molte criticità da superare. Innanzi tutto, come confermato da diverse esperienze negative, occorre rendere più chiare le disposizioni del Codice che stabiliscono quando una moneta o una collezione abbia i requisiti per la dichiarazione dell’interesse culturale, in modo da creare un clima favorevole allo sviluppo del collezionismo numismatico di qualità in Italia e stimolare l’attività imprenditoriale dei professionisti del settore, che si traduce anche in sviluppo economico, creazione di occupazione qualificata e crescita culturale della popolazione, mentre combatte il rischio che possa soccombere un segmento commerciale di qualità sotto la pressione della concorrenza degli altri operatori europei.

Oggi, si ha, infatti, una qualche sensazione che alcuni comportamenti delle autorità competenti siano condizionate da errate lettura ed inquadramento del ruolo del numismatico e del collezionista. La storia plurisecolare del collezionismo numismatico italiano dimostra, al contrario, l’attenzione posta alla protezione e alla valorizzazione di quanto posseduto, spesso trasmesso e incrementato di generazione in generazione. Ancora più evidente è l’apporto positivo dei numismatici di professione, la cui competenza colma possibili lacune scientifiche dei singoli collezionisti a garanzia del loro patrimonio culturale. Questa è la fisiologia del sistema, cui forse si sono contrapposti in passato alcuni casi patologici, che non possono condizionare l’indubbio giudizio positivo sul lavoro e la professionalità dei Numismatici Italiani Professionisti.

Per sconfiggere residue valutazioni negative sul lavoro dei numismatici “anche cambiare può aiutare”. Così è nata la bozza di modifiche allo statuto dei Numismatici Italiani Professionisti per adeguare il testo del 2012 alle più recenti disposizioni normative sulle Associazioni professionali, col fine dell’iscrizione all’elenco costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), previsto dalla legge n. 4/2013 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”), che contiene diverse condizioni favorevoli per l’Associazione (vedi in coda a questo testo la “Nota di approfondimento”).

Per arrivare a questo risultato l’associazione Numismatici Italiani Professionisti si è anche iscritta, nel luglio 2014 al CoLAP, il Coordinamento Libere Associazioni Professionali, che ha il fine di “implementare e sostenere il sistema duale delle professioni in Italia, rappresentato dagli Ordini professionali – in qualità di enti pubblici di controllo sulle attività connesse ad interessi costituzionalmente garantiti – e dalle associazioni professionali, soggetti in grado di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, anche alla luce della legge n. 4/2013” (si veda a tal proposito il sito istituzionale www.colap.it). Insieme al CoLAP è stato possibile continuare il confronto con il Ministero dei beni culturali su problemi quali le modifiche alle restrizioni sulla vendita e l’esportazione di monete, inoltre gli organi direttivi di NIP hanno potuto avvalersi dell’assistenza giuridica del Coordinamento per analizzare lo Statuto, segnalando tutti i punti, la cui stesura non era in linea con l’evolversi del quadro normativo.

È stato così possibile elaborare una revisione dello Statuto, che non alteri i principi fondamentali già patrimonio di NIP ed introduca poche modifiche di sostanza, quali:

  • esplicitare che l’Associazione è il soggetto titolato a definire i requisiti che devono possedere i numismatici che intendono aderirvi, distinguendoli dai doveri di chi è già associato;
  • prevedere, senza nessun costo aggiuntivo, ulteriori punti riferimento per i soci oltre alla sede legale;
  • introdurre, a garanzia di tutti i soci, limiti temporali per la rieleggibilità agli organi, precisare i poteri del Presidente e chiarire l’incompatibilità tra l’appartenenza ad organi di governo e organi di controllo;
  • rivedere la scansione e l’impaginazione degli articoli, ora dedicati, ognuno, ad un unico specifico argomento, numerati, intitolati e articolati in commi.

I contenuti del lavoro svolto sono facilmente verificabili se ci si sofferma su alcuni passaggi più significativi. Si tratta, per lo più, di interventi che cercano di rappresentare al massimo tutti i contenuti di democrazia interna già esistenti e di valorizzare la specialità di NIP. Qualche esempio può aiutare a comprendere meglio. Esaminiamo il ruolo chiave del presidente NIP. Lo Statuto precedente si limitava a riportare che: “il Presidente dell’associazione dirige gli incontri del Consiglio stesso convocandolo ogni qualvolta lo reputi necessario. Egli ripartisce il lavoro tra i membri del Consiglio e appositi gruppi di lavoro”. Una puntuale osservazione di quanto e come i Presidenti succedutisi negli anni lavorino ha prodotto i due commi del nuovo articolo 8:

  • Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutti i rapporti con autorità, amministrazioni, altri organi ed associazioni. Nomina, all’interno del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di necessità o ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
  • Il Presidente resta in carica per tre anni. Se alla scadenza di tale termine l’Assemblea generale non avesse ancora provveduto alla sua elezione, le funzioni sono prorogate per un massimo di novanta giorni per la sola ordinaria amministrazione.

In questo modo realtà quotidiana e definizione statutaria coincidono e, cosa ancora più importante, tutti i soci hanno elementi certi per verificare cosa è chiamato a fare e cosa effettivamente fa il Presidente. La trasparenza del testo, in questo caso, rafforza la democrazia interna dell’Associazione.

Prendiamo ad esempio anche la descrizione dell’operatività del segretario NIP. Finora l’Assemblea Generale lo elegge, da domani lo nomina e lo revoca. Non è un cambiamento nominale, ma di sostanza, il segretario nominato/revocabile, chiunque egli sia, è concretamente vincolato alla volontà dell’Associazione, quale si esprime negli organi statutari. Anche in questo caso nello Statuto è stato semplicemente trasferito quanto osservato della sua attività quotidiana. Come per il Presidente, si è proceduto a formalizzare e dettagliarne le funzioni, di particolare rilevanza esecutiva per il buon funzionamento dell’Associazione. In luogo del sintetico: “coordina le attività dell’associazione e redige i bilanci”, il testo dell’articolo 10 oggi recita: “Coordina le attività dell’Associazione, redige i bilanci, fornendo tutta la documentazione richiesta dal revisore dei conti e rispondendo ad eventuali rilievi, assiste i lavori del Consiglio direttivo e del presidente, su richiesta assiste i lavori del Collegio dei Probiviri. Assicura la gestione dei compiti ordinariamente attribuitigli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dal codice di condotta. Assiste i soci in tutti gli adempimenti connessi alla vita associativa. Cura l’assolvimento di singoli mandati conferiti dai competenti organi dell’Associazione. L’incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi”. Anche in questo caso trasparenza a garanzia della democrazia interna.

Alle modifiche statutarie si è affiancata anche una profonda revisione del Codice di condotta, già disponibile sul sito istituzionale dell’Associazione, ora esclusivamente dedicato a disciplinare l’attività professionale ed i rapporti con la clientela, che potrà valersene, se ricorresse il caso, tramite lo Sportello per il cittadino istituito presso il CoLAP, mentre non è sembrato proficuo, per il momento avviare anche il percorso di standardizzazione ISO della professione, perché i contro superano i pro. Infatti, anche se la definizione del disciplinare da parte di UNI avviene in obbligatoria collaborazione con gli organi della NIP, il risultato rischia di ingessare i singoli professionisti. Il bello dei numismatici è proprio il variopinto modo di interpretare la professione, che soddisfa la clientela e diventa occasione di scambio di esperienze e crescita professionale.

A questo punto non resta che attendere l’iscrizione da parte del MiSE nell’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi resi dai propri soci per continuare l’azione ormai più che ventennale dei Numismatici Italiani Professionisti a tutela dei numismatici e del collezionismo di qualità, per poi puntare con ancora maggiore forza alla crescita qualitativa e quantitativa del comparto.

Nota di approfondimento

Articolo 7 – Sistema di attestazione (in vigore dal 10 febbraio 2013)

  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4; e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
  2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Articolo 8 – Validità dell’attestazione (in vigore dal 10 febbraio 2013)

  1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
  2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.