BANDI DEL GRANDUCATO DI TOSCANA
E DI SAVOIA SULLA PROIBIZIONE DEI LUIGINI

(di Maurice Cammarano) | Nelle nostre precedenti “Note storiche sulla nascita dei luigini di Dombes” pubblicate nel “Corpus Luiginorum” avevamo elencato quali provvedimenti fossero stati presi dai paesi coinvolti nella produzione e nella successiva spedizione nell’Oriente Latino di luigini di bassissima lega, cui avevano fatto seguito violentissime proteste dell’Impero Ottomano. Le misure intraprese, finalizzate esclusivamente alla salvaguardia delle apparenze, si limitarono sostanzialmente alla pubblicazione di “bandi” e “grida”.  Ai giorni nostri questa documentazione cartacea è estremamente difficile da reperire tant’è vero che, da accaniti ricercatori, dopo l’acquisizione nel lontano 2001 dei due bandi del Duca Carlo Emanuele II di Savoia con in calce la raffigurazione dei luigini incriminati, soltanto da poco abbiamo ritrovato un terzo bando del Granducato di Toscana datato 1665, purtroppo senza raffigurazioni, ma pur sempre rarissimo. Proponiamo quindi, per ordine cronologico, i tre bandi, sotto citando sia i testi originali che la loro “traduzione parafrasata” per una più chiara lettura delle parole.


BANDO N. 1 – GRANDUCATO DI TOSCANA | Dalla lettura del bando abbiamo tratto le seguenti osservazioni: (1) è l’unico che porti la data 1665, proprio quando iniziava la produzione massiva di luigini, tutti gli altri datano dal 1666 al 1669 il che significa, secondo noi che  il “problema luigini” era già sentito; (2) nel testo del proclama si cita specificatamente il porto di Livorno, località da dove e per lungo tempo i luigini venivano imbarcati con destinazione l’Oriente Latino; (3) sempre nel testo viene menzionata la Provincia di Lunigiana sottintendendo volutamente le zecche di Massa e Fosdinovo, feudo dei Cybo-Malaspina, quest’ultima la più “feconda” produttrice di luigini anonimi e di bassissima lega; (4) non si deve dimenticare che la “zecca di Livorno” produsse sempre luigini di ottima qualità, lo dimostra il fatto che molti, come quelli di Massa, portano una contromarca turca, simbolo della buona qualità della moneta ed accettata dall’Impero Ottomano (ricordiamo che Livorno non ha mai avuto zecca e i luigini di Ferdinando II de’ Medici, così come alcune monete battute dai granduchi di Toscana segnate col nome LIBVRNI, sono state battute nell’officina di Firenze); (5) purtroppo, il documento non contiene riproduzioni grafiche di luigini.image001TESTO ORIGINALE | Il Serenifs. Gran Duca di Tofcana, e per S.A.S. gl’Illuftrifs. SS. L.I., e Configlieri nella Rep. Fiorentina. | Auuertendo quanto importi all’intereffe, e commodo publico il non ammetter né feliciffimi Stati dell’A.S. lo fpaccio, e corfo di quelle monete, che fi trouano mancheuoli nelle loro giufta quantità, e qualità intrinfeca.

Et auuto notizia, come nella Città, e Porto di Liuorno vi s’introduca certa forte di moneta di dodicefimo, comunemente chiamata Luigino, che fcade affai dalla douuta bontà, e valuta intrinfeca, quale deue effere a lega d’once II. d’argento fino per libbra, & a pefo ne deuono andare pezzi numero cento cinquanta coniati per ciafcheduna libbra, come fono quelli, che fi fon battuti, e fi battono nelle Zecche di S.M. Criftianifs., e del Serenifs. Gran Duca.

Di qui è, che lor SS. Illuftrifs. per ouuiare a’ difordini, che poffon nafcere da tale introduzione; Sentito il parere, e configlio dè Clarifs. SS. Deputati fopra le monete, hanno prouuifto, & ordinato, che dal dì della pubblicazione del prefente Bando, s’intenda generalmente proibito a tutti, neffuno efclufo il potere, non folo introdurre tanto per Mare, che per Terra in qualunque luogo, o parte delli Stati della medefima A.; ma ancora il contrattare, vfare, e ritenere appreffo quella forte di Luigini dodicesimi, o per qualfiuoglia altro nome, che fuffero chiamati, che non faranno della lega, e pefo, come fopra enunciato, fotto pena a chi tranfgredirà della perdita di detti Luigini, e dell’arbitrio di chi auerà da giudicare da eftenderfi ancora a pene afflttiue, e fino alla Galera inclufiue, fecondo la qualità de Cafi, applicando la pecuniaria per vn terzo all’Accufatore, & Inuentore fegreto, o palefe, per vn terzo al Fifco, e per l’altro terzo a chi condannerà, e rifcuoterà.

E per prouedere ancora a quelli, che già fuffero ftati introdotti, fi commette, & ordina a tutti quelli, che fe ne trouaffino appreffo, che fubito farà ftata pubblicata la prefente Prouifione li deuano nel termine di 24. hore auer denunziati, e notificati, fe faranno in Liuorno al Tribunale di quel Gouernatore, & effendo in Firenze alla Cancelleria della Zecca, & altroue al Iufdicente del luogo, e paffato detto termine, ciafcheduno, che auerà trafgredito s’intenda incorfo in pena della perdita di detti dodicefimi da applicarfi, come fopra. Concedendo a quelli, che aueranno, come fopra denunziati detti Luigini, dodicesimi vn mefe di tempo ad auergli mandati fuori delli Stati di S.A. con condizione però, che non li poffino inuiare in Leuante, di che non folo fiano tenuti a darne idonea ficurtà appreffo li fopradetti Tribunali, e Iufdicenti; ma ancora di produrne dentro a vn competente termine il legittimo rifcontro, e refponfale di doue gli aueranno inuiati, & efitati, alla pena per chi  contrauerrà della perdita della moneta denunciata, o fua legittima valuta, & in fupplimento dell’arbitrio; Volendo, che la licenza dell’efito de fopradetti dodicefimi fi conceda gratis.

E tutto s’intenda fenza derogare a gli altri ordini fino adeffo mandati, e publicati in materia di monete al prefente non repugnanti.E fi comanda l’offeruanza di quanto fopra indifferentemente per tutti li Stati di S.A.S. comprendendo ancora la Città, Contado, e Montagna di Piftoia, la Prouincia di Lunigiana, & ogni altro luogo efente, e priuilegiato, che fuffe neceffario il farne fpeciale, & efpreffa menzione, e tutto, &c. | Non oftante, &c. Mandantes, &c. | Matteo Neroni | Canc. | Bandito per me Francefco Miliani quefto di 7. Agofto 1665.   

TESTO PARAFRASATO | Il Serenissimo Gran Ducato di Toscana, e per S.A,S. gl’Illustriss. SS. L. I., e Consiglieri nella Rep. Fiorentina. | Avvertendo quanto importi all’interesse, e commodo publico il non ammetter ne’ felicissimi Stati dell’A.S. lo spaccio, e corso di quelle monete, che si trovano manchevoli nella loro giusta quantità, e qualità intrinseca.

Et avuto notizia, come nella Città, e Porto di Livorno vi s’introduca certa sorte di moneta di dodicesimo, comunemente chiamata Luigino, che scade assai dalla dovuta bontà, e valuta intrinseca, quale deve essere a lega d’once 11. d’argento fino per libbra, & a peso ne devono andare pezzi numero cento cinquanta coniati per ciascheduna libbra, come sono quelli, che si son battuti, e si battono nelle Zecche di S.M. Cristianissimo e del Serenissimo Gran Duca.

Di qui è, che lor SS. Illustriss. per ovviare a’ disordini, che posson nascere da tale introduzione; Sentito il parere, e consiglio de’ Clariss. SS. Deputati sopra le monete, hanno provvisto, & ordinato, che dal dì della pubblicazione del presente Bando, s’intenda generalmente proibito a tutti, nessuno escluso il potere, non solo introdurre tanto per Mare, che per Terra in qualunque luogo, o parte delli Stati della medesima A.; ma ancora il contrattare,usare, e ritenere appresso quella sorte di Luigini dodicesimi, o per qualsivoglia altro nome, che fossero chiamati, che non saranno della lega, e peso, come sopra enunciato, sotto pena a chi trasgredirà della perdita di detti Luigini, e dell’arbitrio di chi avrà da giudicare da estendersi ancora a pene afflittive, e fino alla Galera inclusive, secondo la qualità dei Casi, applicando la pecuniaria per un terzo all’Accusatore, & Inventore segreto, o palese, per un terzo al Fisco, e per l’altro terzo a chi condannerà, e riscuoterà.

E per provvedere ancora a quelli, che già fossero stati introdotti, si commette, & ordina a tutti quelli che se ne trovassino appresso, che subito sarà stata pubblicata la presente Provisione li devono nel termine di 24. ore aver denunziati, e notificati, se saranno in Livorno al Tribunale di quel Governatore, & essendo in Firenze alla Cancelleria della Zecca, & altrove al Iusdicente del luogo, e passato detto termine, ciascheduno, che avrà trasgredito s’intenda incorso in pena della perdita di detti dodicesimi da applicarsi, come sopra.

Concedendo a quelli, che avranno, come sopra denunziati detti Luigini, dodicesimi un mese di tempo ad avergli mandati fuori delli Stati di S.A. con condizione però, che non li possano inviare in Levante, di che non solo siano tenuti darne idonea sicurtà appresso li sopradetti Tribunali, e Iusdicenti; ma ancora di produrne dentro a un competente termine il legittimo riscontro, e responsale di dove gli avranno inviato, & esitati, alla pena per chi contravverrà della perdita della moneta denunciata, o sua legittima valuta, & in supplemento dell’arbitrio; Volendo, che la licenza dell’esito de’ sopradetti dodicesimi si conceda gratis.

E tutto s’intenda senza derogare a gli altri ordini fino adesso mandati, e pubblicati in materia di monete al presente non repugnanti.

E si comanda l’osservanza di quanto sopra indifferentemente per tutti gli Stati di S.A.S. comprendendo ancora la Città, Contado, e Montagna di Pistoia, la Provincia di Lunigiana, & ogni luogo esente, e privilegiato, che fosse necessario il farne speciale, & espressa menzione, e tutto, &c. Non ostante, &c. Mandantes, &c. | Matteo Neroni Canc. | Bandito per me Francesco Miliani questo di 7. Agosto 1665.


BANDO N. 2 – CARLO EMANUELE II DUCA DI SAVOIA | Proponiamo al lettore due bandi di Carlo Emanuele II di Savoia, datati 1667 e 1669, datazione quest’ultima piuttosto intempestiva, visto che da almeno quattro anni i luigini avevano già inondato il mercato monetario di tutto l’Oriente Latino. Sono bandi entrambi estremamente rari per avere la rappresentazione di numerosi luigini “incriminati”. Leggendo i testi non sembrano essere poi così punitivi nonostante, per ben due volte, si riferiscano alla  “Città, e Contado di Nizza“ distante poche miglia da Marsiglia da dove, per soddisfare l’esigenza dei commercianti marsigliesi, proseguì per anni lo smercio dei luigini verso il Levante. Nel seguente bando (illustrati da sinistra verso destra) i luigini appartengono alle zecche di  Avignone, Loano, Tassarolo e Monaco.002TESTO ORIGINALE | CARLO EMANUEL | Per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, Conte di Nizza, | Rè di Cipro, &c. | ANCORCHE per molti Ordini Noftri, e de’ noftri Anteceffori fiafi prohibita la fpendita d’ogni, e qualunque forte di monete baffe, & erofe di ftampe foraftiere, tuttauia fiamo informati, ch’in molti Luoghi de’ noftri Stati, e mafsime nella Città, e Contado di Nizza fi fpendono, e giornalmente s’introducono monete baffe, & erofe, che fi fabricano fuori delle noftre Zecche, e non douendo per feruitio de’ noftri Sudditi, e de’ Commercij permetterne l’vfo, fpendita, ritentione. Per le prefenti, col parer della Camera noftra de’ Conti ci è parfo di prohibire, come con quefte efpreffamente prohibiamo à qualsivoglia perfona, tanto fuddita, che foraftiera, e mafsime agli habitanti nella Città, e Contado di Nizza d’introdurre, tranfitare, fpendere,riceuer, e contrattar in qualunque modo forte alcuna di monete baffe, & erofe non fabricate nelle noftre Zecche, e particolarmente di quelle degl’impronti al piede delle prefenti impreffi, fotto pena della perdita d’effe monete, e di fcudi cinquanta d’oro per cadauno, e per caduna volta che fi contrauerrà al fifco noftro applicanda. Mandando a Miniftri, Vfficiali, Refferendarij Prouinciali, Giudici, Ordinarij delle Città, Terre, e Luoghi de’ noftri Stati, & ad ogn’altro, che fpetterà di tener mano per l’offeruanza di quefte, la publicatione de’ quali fatta per voce di crida, & affifsione di copia a luoghi foliti. Dichiariamo valer, come fe ad ogn’vno foffero particolarmente intimate, & alla copia ftampata dal Stampator noftro Sinibaldo douerfi preftar tanta fede, come al proprio Originale; Che tal’è noftra mente. | Dat. in Torino li diecifette di Giugno mille feicento feffantafette. | Per S.A.R. à Relatione di detta Camera. | Aymo. | In TORINO, Per Gio. Sinibaldo Stampatore di S.A.R. e dell’Illuftriffima, & Eccellentifsima Camera, 1667.

TESTO PARAFRASATO | ANCORCHE per molti Ordini Nostri, e de’ nostri Antecessori siasi proibita la spendita d’ogni, e qualunque sorte di monete basse, & erose di stampe forastiere, tuttavia siamo informati, che in molti Luoghi de’ nostri Stati, e massime nella Città, e Contado di Nizza si spendono, e giornalmente s’introducono monete basse, & erose, che si fabbricano fuori delle nostre Zecche, e non dovendo per servizio de’ nostri Sudditi, e de’ Commerci permetterne l’uso, spendita, ritenzione. Per le presenti, col parere della Camera nostra de’ Conti ci è parso di proibire, come con queste espressamente proibiamo a qualsivoglia persona, tanto suddita, che forastiera, e massime agli abitanti nella Città, e Contado di Nizza d’introdurre, transitare, spendere, ricevere, e contrattare in qualunque modo sorte alcuna di monete basse, & erose non fabbricate nelle nostre Zecche, e particolarmente di quelle degl’impronti al piede delle presenti impressi, sotto pena della perdita d’esse monete, e di scudi cinquanta d’oro per cadauno, e per caduna volta che si contravverrà al fisco nostro applicanda. Mandando a Ministri, Ufficiali, Referendari Provinciali, Giudici, Ordinari delle Città, Terre, e Luoghi de’ nostri Stati, & ad ogn’altro, che spetterà di tener mano per l’osservanza di queste, la pubblicazione de’ quali fatta per voce di grida, & affissione di copia a luoghi soliti. Dichiariamo valer, come se ad ogn’uno fossero particolarmente intimate, & alla copia stampata dal Stampator nostro Sinibaldo doversi prestar tanta fede, come al proprio Originale; Che tal’è nostra mente. | Dat. in Torino li diecisette di Giugno mille seicento sessantasette.


BANDO N. 3 – CARLO EMANUELE II DUCA DI SAVOIA | Non sono molte le differenze tra questo bando e il precedente, salvo il maggior numero di luigini rappresentati. Come dicevamo, la sua datazione 1669 ci sembra del tutto fuori tempo, non solo, ma ripetitivo sia per quanto riguarda la città di Nizza che blando dal punto di vista punitivo. Unica significativa ed efficace osservazione da fare è che tra i sei luigini rappresentati, finalmente ne sono stati individuati due, Genova e Orange, dalle cui legende compare molto chiaramente la loro provenienza. Le zecche illustrate sono da sinistra a destra Dombes, Monaco, Loano, Orange, Genova e ancora Loano.003

TESTO ORIGINALE | CARLO EMANUEL | Per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, Conte di Nizza, | Rè di Cipro, &c. | ANCORCHE per molti Ordini de’ noftri Anteceffori, e noftri, & in fpecie di quello delli diecifette di Giugno mille feicento feffentafette, fiafi prohibita la fpendita d’ogni, e qualunque forte di monete baffe, & erofe di ftampe foraftiere, tuttavia fiamo informati, che molti luoghi de’ noftri Stati fi fpendino, e giornalmente s’introduchino certe monete baffe, & erofe, detti comunemente Luiggini fabricati la maggior parte in diuerfe Zeche foraftiere delle parti maritime, e fi teme, che farà tanto maggiore l’introduttione, in quanto, che vengono hoggidì reiette dalle parti di Levante, doue fe n’era fatta vna gran fpendita. E non douendo per feruitio de’ noftri Sudditi, e Commercij permetterne l’vfo, fpendita, o ritentione. Per le prefenti col parere della Camera noftra de’ Conti, ci è parfo di prohibire, come con quefte efpreffamente prohibiamo a qual fi fij perfona, tanto fuddita, che foraftiera, e mafsime a gl’habitanti nella Città, e Contado di Nizza, & a quelli delle Langhe per le Terre, e luoghi di noftra giurifditione, per doue può effer piu facile l’introduttione di ritener, introdur, transitar, fpender, riceuer, e contrattar in qualunque modo, forte alcuna di monete baffe, & erofe non fabricate nelle noftre Zeche, & in fpecie detti Luiggini d’alcuni de’ quali n’habbiamo fatto fare gl’impronti al piede delle prefenti imprese, fenza però efcludere gl’altri, che ponno effere di diuerfo impronto, fotto pena della perdita d’effe monete, e fcudi cinquanta d’oro per caduno, e caduna volta, che fi contrauerrà al Fifco noftro applicanda. Mandando a Miniftri, Vfficiali, Referendarij Provinciali, Giudici, Ordinarij delle Città, Terre, e Luoghi de’ noftri Stati, & ad ogn’altro, che fpettarà di tener mano per l’offeruanza di qufte, la publicatione de’ quali fatta per voce di crida, & atfifsione di copia à luoghi foliti, dichiariamo valer, come fe ad ogn’vno foffero particolarmente intimate, & alla copia ftampata dallo Stampatore noftro Sinibaldo douerfi preftar tanta fede, com’al proprio Originale. Che tal’è noftra mente. Dat. in Torino il primo Luglio mille feicentofeffantanove. | Per Sua Altezza Reale à relazione | Di detta Camera. | Aijmo. | In TORINO, Per Gio. Sinibaldo Stampatore di S.A.R. e dell’Illuftriffima, & Eccellentifsima Camera, 1669.

TESTO PARAFRASATO | ANCORCHE per molti Ordini de’ nostri Antecessori, e nostri, & in specie di quello delli diecisette di Giugno mille seicento sessantasette, siasi proibita la spendita d’ogni, e qualunque sorte di monete basse, & erose di stampe forastiere, tuttavia siamo informati, che molti luoghi de’ nostri Stati si spendono, e giornalmente s’introducono certe monete basse, & erose, detti comunemente Luigini fabbricati la maggior parte in diverse Zecche forastiere delle parti marittime, e si teme, che sarà tanto maggiore l’introduzione, in quanto, che vengono oggidì reiette dalle parti di Levante, dove se n’era fatta una gran spendita. E non dovendo per servizio de’ nostri Sudditi, e Commerci permetterne l’uso, spendita, o ritenzione. Per le presenti col parere della Camera nostra de’ Conti, ci è parso di proibire, come con queste espressamente proibiamo a qualsiasi persona, tanto suddita, che forastiera, e massime a gli abitanti nella Città, e Contado di Nizza, & a quelli delle Langhe per le Terre, e luoghi di nostra giurisdizione, per dove può esser più facile l’introduzione di ritenere, introdurre, transitare, spendere, ricevere, e contrattare in qualunque modo, sorte alcuna di monete basse, & erose non fabbricate nelle nostre Zecche, & in specie detti Luigini d’alcuni de’ quali ne abbiamo fatto fare gl’impronti al piede delle presenti imprese, senza però escludere gl’altri, che possono essere di diverso impronto, sotto pena della perdita d’esse monete, e scudi cinquanta d’oro per caduno, e caduna volta, che si contravverrà al Fisco nostro applicanda. Mandando a Ministri, Ufficiali, Referendari Provinciali, Giudici, Ordinari delle Città, Terre, e Luoghi de’ nostri Stati, & ad ogn’altro, che spetterà di tener mano per l’osservanza di queste, la pubblicazione de’ quali fatta per voce di grida, & affissione di copia à luoghi soliti, dichiariamo valer, come se ad ogn’uno fossero particolarmente intimate, & alla copia stampata dallo Stampatore nostro Sinibaldo doversi prestar tanta fede, com’al proprio Originale. Che tal’è nostra mente. Dat. in Torino il primo Luglio mille seicentosessantanove.